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DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2006 N.257

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/18/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DURANTE IL LAVORO

Il campo di applicazione del decreto riguarda le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Prima di intraprendere i lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, rimozione dell'amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifiche delle aree interessate, il datore di lavoro deve presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per il territorio.

In tutte le attività, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato di 0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore.

Il datore di lavoro deve effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi.

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE EFFETTUATO DALLO STUDIO ASA

Campionamento rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio.

I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della Sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.

la durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa.

Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 1997.

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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2009, n. 257

DIRETTIVA 2003/18/CE