D. Lgs. 81/2008: Radiazioni Ottiche Artificiali
Il 26 aprile del 2010 entrerà in vigore il Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. n. 81/08, relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA). A partire da tale data sarà in corso l'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro. La violazione dell'obbligo di valutazione del rischio comporta a carico del datore una sanzione che comporta alternativamente l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da € 2.500 a € 6.400 (art.55 comma 1 lett. a del decreto).
Campo di applicazione
Il decreto si riferisce a tutte le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza minore dei campi elettromagnetici e maggiore di quelle delle radiazioni ionizzanti. Nello specifico, si tratta dell'intervallo di lunghezze d'onda compreso tra 100 nm e 1 mm (infrarosso, visibile e ultravioletto).
Dove sono presenti le ROA nei luoghi di lavoro?
Le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali nelle attività lavorative sono molteplici. A titolo di esempio riportiamo la tabella presente nelle indicazioni operative dell'ISPESL (non esaustiva).
| REGIONE |
ESEMPI DI SORGENTI NON COERENTI |
| IR |
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| VISIBILE |
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| UV |
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| ESEMPI DI SORGENTI LASER |
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Nello specifico, le situazioni lavorative che devono essere certamente valutate sono:
- saldatura con arco elettrico (MIG/MAG, TIG, elettrodo, ...);
- sterilizzazione e disinfezione mediante lampade germicide;
- sistemi LED per fototerapia;
- lampade abbronzanti;
- corpi incandescenti (ad es. metallo o vetro fuso);
- apparecchi con sorgenti IPL per uso medico o estetico.
